L.R. 30 marzo 1992, n. 7 (1).

Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 aprile 1992, n. 15.

 

Legge abrogata con L.R. 30 settembre 2002. n. 16.

 

 

Capo I - Struttura e costituzione dell'organo di controllo

 

Art. 1

Disposizioni generali.

 

1. Il controllo della Regione sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato, in attuazione dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 75 dello Statuto, dal Comitato regionale di controllo, secondo le norme contenute nella presente legge e nelle leggi statali.

2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

3. La legge regionale disciplina l'eventuale articolazione del Comitato in sezioni (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 2

Sede del Comitato di controllo.

 

1. Il Comitato regionale ha sede nel capoluogo della Regione (3).

 

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 3

Competenze.

 

1. Il Comitato regionale esercita il controllo di legittimità sugli atti:

a) delle province, dei circondari, dei comuni, delle unioni di comuni e delle Comunità montane;

b) dei consorzi tra enti locali;

c) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate.

2. La legge regionale può inoltre attribuire al Comitato regionale il controllo di legittimità sugli atti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione (4).

 

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 19 luglio 1996, n. 19. Vedi, anche, la disciplina transitoria riportata nell'art. 18 della stessa legge.

 

 

Art. 4

Costituzione e durata in carica.

 

1. Il Consiglio regionale elegge, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, i membri effettivi e supplenti del Comitato, scegliendoli tra gli esperti di cui all'art. 42, comma primo, lett. a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro novanta giorni dalla seduta di insediamento. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Le votazioni dovranno tenersi in diverse sedute successive del Consiglio regionale (5).

2. Il Comitato regionale di controllo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione della elezione dei componenti di competenza del Consiglio regionale e della designazione degli altri componenti da parte degli organi competenti ed è insediato entro i

successivi trenta giorni (6).

3. Il Comitato regionale di controllo è rinnovato integralmente nei casi previsti dall'art. 42, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso esercita le funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato (7).

 

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

(7) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 5

Cause di decadenza.

 

1. I componenti dell'organo di controllo decadono qualora sopravvenga una delle cause di incompatibilità elencate nell'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I componenti dell'organo di controllo decadono altresì qualora non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

3. Il Presidente della Giunta regionale contesta all'interessato la causa di decadenza con le modalità previste dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in quanto applicabili.

4. Il Presidente della Giunta regionale dichiara decaduto, con provvedimento motivato, il componente dell'organo di controllo, qualora si tratti di uno dei componenti designati dal Commissario di Governo, ovvero propone al Consiglio regionale la dichiarazione di decadenza e la relativa sostituzione per gli altri componenti.

 

 

Art. 6

Dimissioni.

 

1. Le dimissioni dei componenti dell'organo di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne dà comunicazione al Presidente del Comitato o della sezione di appartenenza.

 

 

Art. 7

Sostituzione.

 

1. In tutti i casi in cui si verifichino vacanze per decadenza, dimissioni, morte o impedimento permanente di uno o più componenti, il Presidente della Giunta regionale ne promuove la sostituzione, nelle forme e nei modi previsti per la designazione od elezione, entro quindici giorni dalla vacanza.

 

 

Capo II - Ordinamento interno dell'organo di controllo

 

Art. 8

Elezione del Presidente e del Vicepresidente.

 

1. Il Presidente del Comitato è eletto nell'adunanza d'insediamento, prima che si deliberi su qualsiasi altro oggetto. Fino al momento della elezione, la seduta è presieduta dal componente eletto dal Consiglio regionale più anziano di età (8).

2. Il Presidente è scelto fra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale e l'elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Se nelle prime due votazioni nessuno raggiunge tale maggioranza, risulta eletto colui che nella terza votazione abbia ottenuto il maggior numero dei suffragi. Qualora più candidati riportino ugual numero di voti, risulta eletto quello più anziano di età.

3. Le stesse regole e le stesse modalità valgono per l'elezione del Vicepresidente, che deve avvenire con distinta votazione.

 

(8) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 9

Poteri del Presidente e del Vicepresidente.

 

1. Il Presidente del Comitato convoca e dirige il collegio, formulando l'ordine del giorno, sottoscrive i verbali delle sedute e ogni decisione del Collegio, cura l'esecuzione delle decisioni adottate dallo stesso ed esercita ogni altra funzione necessaria ad assicurare l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori dell'organo di controllo. Il Presidente, inoltre, mantiene i rapporti con gli organi della Regione e vigila sul funzionamento degli uffici.

2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo, dal componente effettivo eletto dal Consiglio regionale più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di tutti i membri elettivi effettivi, dal componente elettivo supplente più anziano di età (9).

 

(9) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 10

Convocazione delle sedute.

 

1. Il Comitato stabilisce il calendario delle sedute ordinarie, che hanno luogo in giorni e ore prestabilite coincidenti con gli orari degli uffici regionali. Il calendario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (10).

2. I componenti effettivi che si trovino per giustificati motivi impossibilitati ad intervenire, ne danno immediata comunicazione al Presidente del collegio, il quale provvede a convocare il membro supplente appartenente alla rispettiva categoria, osservando nella sostituzione dei componenti elettivi il principio della rotazione.

3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è reso noto attraverso il deposito in segreteria e l'affissione nell'albo dell'organo di controllo. In casi di particolare urgenza può essere deliberata all'unanimità la discussione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Quando ne ravvisi la necessità, il Presidente ha facoltà di convocare in seduta straordinaria il collegio, dandone avviso, anche telegrafico, ai singoli componenti, almeno 24 ore prima dell'adunanza e nello stesso tempo comunicando loro l'ordine del giorno. Anche in questi casi l'ordine del giorno deve essere depositato in segreteria e affisso all'albo.

5. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti effettivi.

 

(10) Comma così sostituito dall'art. 7, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 11

Svolgimento delle sedute.

 

1. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza del collegio.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

3. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

4. Le sedute del Comitato e delle sezioni non sono pubbliche. Il Comitato o le sue singole sezioni per particolari oggetti possono deliberare, all'unanimità, la pubblicità delle sedute.

 

 

Art. 12

Attività istruttoria e relazioni.

 

1. Ciascuna deliberazione sottoposta a controllo, prima di essere assegnata al relatore, è istruita a cura degli uffici del Comitato di controllo (11).

2. Gli atti sono ripartiti tra i singoli membri dal Presidente, sulla base di criteri determinati dal collegio in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggiore tempestività del controllo. Entro il termine fissato dal Presidente per ognuna di esse il componente del Comitato cui sia stata affidata la pratica riferisce al collegio formulando le proprie proposte.

 

(11) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 13

Verbale di seduta.

 

1. Il verbale delle sedute deve contenere i nomi dei componenti presenti, nonché l'indicazione delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate.

2. Ogni componente del collegio ha diritto di far inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto, nonché ogni altra dichiarazione rilevante ai fini della decisione.

3. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario del collegio. Sono approvati immediatamente e sottoscritti dal Presidente e dal segretario del collegio.

4. I verbali sono depositati presso la segreteria dell'organo di controllo e tutti i cittadini hanno diritto di prenderne visione o di ottenerne copia a proprie spese.

 

 

Art. 14

Segretario verbalizzante.

 

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto il funzionario regionale che esercita le funzioni di segretario del Comitato regionale di controllo, nonché il suo sostituto per i casi di assenza o impedimento (12).

 

(12) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 15

Dovere di assentarsi.

 

1. I componenti del Comitato hanno l'obbligo di assentarsi in occasione dell'esame e del controllo di atti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o di affini entro il quarto grado, oppure di imprese o di enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera (13).

 

(13) Comma così modificato dall'art. 10, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 16

Incompatibilità del personale.

 

1. I dipendenti regionali componenti gli organi degli enti di cui all'art. 3 non possono prestare servizio presso il Comitato regionale di controllo (14).

 

(14) Comma così sostituito dall'art. 11, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Capo III - Le funzioni di controllo

 

Art. 17

Atti soggetti a controllo di legittimità.

 

[1. Il controllo di legittimità è effettuato sulle deliberazioni degli enti ed organismi di cui all'art. 3, trasmesse in via obbligatoria o facoltativa all'organo di controllo, ivi comprese le deliberazioni adottate nell'esercizio di funzioni amministrative delegate o subdelegate dalla Regione, nei limiti e con le modalità fissate dalla legge n. 142/1990.

2. Sono escluse in ogni caso dal controllo le deliberazioni meramente confermative o esecutive di altre deliberazioni] (15).

 

(15) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 18

Termini per l'invio degli atti e per l'esercizio del controllo.

 

[1. Le deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 142/1990 devono essere inviate al competente ufficio del Comitato di controllo entro trenta giorni dalla data della loro adozione, a pena di decadenza. Nell'ipotesi di deliberazioni dichiarate urgenti, l'invio deve avvenire entro cinque giorni dalla data della loro adozione, a pena di decadenza. Qualora l'organo esecutivo intenda sottoporre a controllo preventivo di legittimità del Comitato propri atti a norma dell'art. 45, comma 1, di ciò si deve fare espressa menzione nel dispositivo dell'atto.

2. Le deliberazioni sottoposte al controllo su richiesta dei soggetti a ciò legittimati ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della legge n. 142/1990, devono essere inviate al competente ufficio del Comitato entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta a pena decadenza. La richiesta di controllo impedisce che la delibera diventi esecutiva ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge n. 142/1990, ovvero ne sospende l'esecutività; della richiesta è fatta immediata annotazione nella deliberazione già pubblicata.

Nell'ipotesi di deliberazioni dichiarate urgenti l'invio deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, a pena di decadenza.

3. Qualora l'organo di controllo, ai sensi del comma 9 dell'art. 46 della legge n. 142/1990, indichi all'ente interessato modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo, la deliberazione relativa, da adottare nel termine di trenta giorni dalla richiesta, deve essere inviata al competente ufficio del Comitato nei successivi trenta giorni.

4. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti debbono essere assoggettate a controllo da parte del Comitato nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di ricevimento:

a) quaranta giorni, per quelle di approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e per altre inerenti tali documenti contabili;

b) venti giorni, per tutte le altre. Resta salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 34 della legge n. 142/1990] (16).

 

(16) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 19

Trasmissione degli atti.

 

1. Le deliberazioni da assoggettare al controllo preventivo di legittimità debbono essere inviate in duplice copia autenticata, corredata da apposito elenco descrittivo, al competente ufficio dell'organo di controllo.

2. La trasmissione può essere fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante consegna a mano, con contestuale rilascio di ricevuta.

 

 

Art. 20

Regolarizzazione e integrazione degli atti.

 

1. Quando l'atto trasmesso per il controllo manchi dei requisiti formali, presenti errori materiali ovvero sia carente della necessaria documentazione integrativa, il Presidente può invitare l'ente a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente informazioni o documenti, all'ente interessato, in tempo utile per l'esercizio del controllo.

3. Le richieste di cui ai precedenti commi non sospendono i termini per l'esercizio del controllo.

 

 

Art. 21

Controllo sostitutivo.

 

[1. Salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 10, della legge n. 142/1990, qualora il comune o la provincia ovvero gli altri enti di cui all'art. 3 ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Comitato di controllo assegna un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni salvo per i casi d'urgenza, per il compimento dell'atto dovuto.

2. Decorso tale termine, il Comitato provvede alla nomina di un commissario, al quale assegna un congruo termine per il compimento dell'atto. Il commissario, quale organo straordinario, assume tutti i poteri dell'organo sostituito] (17).

 

(17) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 22

Udienze ad amministrazioni locali.

 

1. L'organo di controllo ha facoltà di convocare i rappresentanti legali degli enti interessati o loro delegati, anche su loro richiesta, perché forniscano chiarimenti e osservazioni sull'atto sottoposto a controllo.

2. I rappresentanti degli enti interessati possono farsi assistere da propri funzionari.

3. Delle udienze previste nel presente articolo deve farsi menzione nel verbale di seduta.

4. I rappresentanti convocati hanno facoltà di far acquisire agli atti del Comitato memorie scritte concernenti gli atti sottoposti a controllo.

 

 

Art. 23

Provvedimenti dell'organo di controllo.

 

[1. L'annullamento di un atto è pronunciato con deliberazione motivata, secondo quanto stabilito dall'art. 46, commi 2 e 3, della legge n. 142/1990] (18).

 

(18) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 24

Comunicazione e pubblicazione delle decisioni.

 

(giurisprudenza)

[1. Le decisioni dell'organo di controllo che annullano, oppure richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate, anche con mezzi telematici, o a mezzo telegramma, all'ente interessato, nei termini di cui all'art. 18.

2. Le decisioni di annullamento sono pubblicate per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione; sono pubblicate integralmente, su segnalazione del Presidente del Comitato, le decisioni che rivestono una particolare importanza (19)] (20).

 

(19) Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

(20) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 25

Consultazione e rilascio di copie delle decisioni.

 

1. La consultazione ed il rilascio di copie degli atti dell'organo di controllo sono consentite ai sensi e con le modalità degli articoli 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle relative disposizioni attuative regionali.

 

 

Art. 26

Banca dati.

 

1. Presso il Comitato regionale di controllo è istituita la banca dati delle informazioni sugli atti e sull'attività di controllo, con funzione di supporto all'attività dell'organo e di riferimento conoscitivo per gli enti locali ai fini della elaborazione dei propri atti amministrativi.

2. I dati di cui al comma 1 sono altresì trasmessi alla competente struttura della Giunta regionale di supporto conoscitivo delle attività regionali (21).

 

(21) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 27

Raccordo con gli organi della Regione.

 

1. L'organo di controllo è autonomo nell'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

2. Il Presidente del Comitato regionale di controllo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione riassuntiva concernente l'attività di controllo svolta.

3. La relazione è predisposta dal Presidente del Comitato, sentito quest'ultimo.

4. Nella relazione, oltre una sintetica descrizione dei dati concernenti l'attività svolta, viene espressa una valutazione complessiva sull'attività medesima, con l'indicazione delle eventuali problematiche emerse e degli orientamenti adottati, nonché una valutazione sulla dotazione e sulla organizzazione degli uffici.

5. Il Presidente del Comitato può essere convocato presso gli organi di cui al comma 2, al fine di illustrare la relazione e fornire gli opportuni chiarimenti.

6. La relazione è sottoposta, con le eventuali osservazioni della Giunta regionale, all'esame del Consiglio che assume le iniziative dirette ad assicurare il miglior funzionamento dell'attività di controllo (22).

 

(22) Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 28

Diritti dei consiglieri regionali.

 

1. I Consiglieri regionali hanno il diritto di ottenere dal Comitato tutte le informazioni utili all'esercizio delle loro funzioni, secondo i principi stabiliti dallo Statuto (23).

 

(23) Comma così modificato dall'art. 15, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 29

Rappresentanza in giudizio.

 

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti dell'organo di controllo spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente del Comitato trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato (24).

 

(24) Comma così modificato dall'art. 16, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali

 

Art. 30

Indennità e rimborso spese.

 

1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo spetta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza nella seguente misura:

 

a) Presidente,L.230.000b) Vice presidente,L.180.000c) Componenti effettivi e

supplenti,L.150.000

 

Tali misure sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale, sulla base dell'inflazione programmata (25).

2. Il Presidente e il Vice presidente del Comitato di controllo, se dipendenti pubblici collocati fuori ruolo, continuano a percepire il trattamento economico in godimento e la relativa spesa è a carico della Regione; se dipendenti privati collocati in aspettativa non retribuita, hanno diritto ad una indennità pari al trattamento economico in godimento entro il limite massimo del trattamento economico previsto per il dirigente di ufficio della Regione (26).

3. La misura dell'indennità di presenza è ridotta del cinquanta per cento per il Presidente e il Vice presidente se dipendenti pubblici collocati fuori ruolo o se dipendenti privati collocati in aspettativa.

4. Ai componenti del Comitato regionale di controllo non aventi la residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte è corrisposto, ai sensi della vigente normativa recata dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, come modificata ed integrata dall'art. 6 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 22:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto;

b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo, calcolata sulla base della distanza stradale tra il luogo di residenza e la sede dell'organo di controllo (27).

5. Ai componenti del Comitato regionale, i quali, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'organo di controllo, oltre al rimborso delle spese di cui al comma 4, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali (28).

 

(25) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

(26) Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

(27) Gli attuali commi 4 e 5, che hanno sostituito l'originario comma 4, per effetto dell'art. 1, L.R. 5 aprile 1995, n. 23, sono stati successivamente così modificati dall'art. 17, comma 3, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

(28) Gli attuali commi 4 e 5, che hanno sostituito l'originario comma 4, per effetto dell'art. 1, L.R. 5 aprile 1995, n. 23, sono stati successivamente così modificati dall'art. 17, comma 3, L.R. 19 luglio 1996, n. 19.

 

 

Art. 31

Disposizioni finanziarie.

 

1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno in corso, con gli stanziamenti appositamente iscritti nel relativo bilancio di previsione ai capitoli 250 e 260.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Capo V - Disposizione transitoria e finale

 

Art. 32

Norma transitoria.

 

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, il termine di cui al primo comma dell'art. 4, decorre dall'entrata in vigore della legge medesima.

 

 

Art. 33

Abrogazione di norme.

 

1. Sono abrogate la L.R. 31 luglio 1981, n. 48; la L.R. 10 novembre 1981, n. 75; la L.R. 13 luglio 1983, n. 24; la L.R. 2 novembre 1983, n. 42; la L.R. 14 aprile 1987, n. 22. La predetta normativa conserva efficacia fino al giorno dell'insediamento degli organi di cui alla presente legge.